Bonus Sud: disponibile il nuovo modello per gli investimenti 2022

 

L’Agenzia delle Entrate ha adottato il nuovo modello per la richiesta del bonus investimenti al Sud.
La presentazione in via telematica della comunicazione attraverso l’utilizzo della versione aggiornata del modello sarà consentita a partire dal 7 giugno 2022. A partire da tale data non sarà più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.

Massimo Carlini               

Dottore Commercialista - Revisore Legale               

Roberto Carlini

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Gavina Lisa Bianco

Avvocato

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07026 Olbia (SS)        

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Polizze catastrofali: obbligo per le imprese al 31/3/2025

 

Confermata la data del 31 marzo per adeguarsi all'obbligo. 
Con il  Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno pubblicato le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazioni dei rischi catastrofali. Il Decreto entra in vigore il 31 marzo e definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa, le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare. Inoltre, si stabiliscono le modalità attuative e operative di tale obbligo, definendo i beni soggetti a copertura, i criteri di determinazione dei premi e il ruolo della società SACE S.p.A. nel supporto alla gestione dei rischi.
 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO a favore dello sviluppo dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti 

 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2025 alle ore 10.00 del 30 Aprile 2025.

 

Il Bando incentivi per l’insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni costituisce una delle misure messe a disposizione dalla Regione Sardegna al fine di contrastare lo spopolamento e favorire lo sviluppo dei piccoli Comuni aventi una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, incentivandone al contempo lo sviluppo imprenditoriale.

 

Beneficiari

  • nuove micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi e liberi professionisti che dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 hanno aperto un'attività in uno dei Comuni della Sardegna con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti; 
  • micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi e liberi professionisti già attivi che dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 hanno aperto una unità locale o trasferito la sede dell'azienda o dell'attività in uno dei Comuni della Sardegna con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti.

Agevolazione concessa:

Il contributo a fondo perduto è quantificato in:

  • euro 15.000,00 per l’apertura di un’attività o unità locale o per il trasferimento dell’azienda o dell’attività nel territorio oggetto dell’agevolazione; 
  • euro 20.000,00 nel caso in cui l’avvio o il trasferimento d’azienda o dell’attività, o l’apertura di un’unità locale abbia determinato un incremento dell’occupazione, secondo le modalità espresse nel bando. 

 

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa per gli under 36 
 

Con la pubblicazione della Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", è stata confermata l’agevolazione per favorire l'acquisto della "prima casa" da parte di soggetti che:

 

  • non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno del rogito;
     
  • hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.


I “giovani acquirenti” sono, pertanto, esonerati dal pagamento:

 

  • dell'imposta di registro;
     
  • delle imposte ipotecaria e catastale.
     
  • dal pagamento dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
    In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA, agli acquirenti è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, che può essere utilizzato :in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto; in compensazione nel mod. F24. Il credito d’imposta non può essere richiesto a rimborso.
    Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.05.2021 (data di entrata in vigore del D.L. "Sostegni-bis") e il 30.06.2022.

Credito d’imposta beni strumentali: il cumulo con il bonus Sud
 

Il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali, ex Legge di Bilancio 2021, può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. A tal fine, rileva anche la detassazione ai fini delle imposte sul reddito e IRAP. Il cumulo è ammesso anche con il bonus investimenti al Sud. È utile soffermarsi sulle condizioni e sui limiti entro cui tali agevolazioni possono essere tra loro cumulate.
La possibilità di cumulo è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 9/E del 23 luglio 2021.

 

Decreto "Sostegni bis"
 

È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis”.
Il Decreto contiene ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti, tra cui il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto, la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator; la prorogata fino al 30 giugno 2021 della sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito; lo slittamento del versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 da effettuarsi entro entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Resto al SUD: finanziamento massimo di € 60.000,00 per le imprese individuali
 

Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.


Sono finanziabili le attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; la fornitura di servizi alle imprese e alle persone; turismo ed attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria). Sono escluse le attività agricole e il commercio.


Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci. Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro.
A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro per le ditte individuali e le attività  professionali svolte in forma individuale e fino a un massimo di 40.000 euro per le società.
Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili (50% di contributo a fondo perduto e 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI - interessi interamente a carico di Invitalia).

Locazioni brevi: presunzione di esercizio dell’attività di impresa
 

L’art. 1 comma 595 della Legge di Bilancio 2021 prevede che: “Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 … con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.
In tale ipotesi, quindi, i canoni di locazione devono essere assoggettati a tassazione applicando l’IRPEF progressiva non trovando applicazione la cedolare secca nella misura del 21 per cento. I criteri di tassazione saranno quindi quelli ordinari.
Tuttavia, il secondo periodo della disposizione in commento prevede anche la possibilità, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di utilizzare una nuova presunzione. In particolare, la norma prevede che “Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile”.
La disposizione determina, quindi, un duplice effetto. Da una parte, il contribuente non potrà applicare il regime della cedolare secca. Tale limite è una conseguenza diretta della seconda parte della norma. Infatti, i predetti canoni di locazione sono componenti positivi del reddito di impresa in quanto l’attività si presume esercitata in forma imprenditoriale e trova quindi applicazione l’art. 55 del TUIR.
D’altra parte, gli “atti preparatori”, quindi la pubblicità su un apposito sito, potrebbe di fatto significare l’avvenuto esercizio dell’attività di impresa.

Esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti
 

Il comma 20 art. 1) della Legge di bilancio 2021 prevede, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, l’istituzione del c.d. Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano:

  • percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
     
  • e subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
     

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Con uno o più D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge (2 marzo 2021), verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.

Aiuti Covid-19 “irrilevanza ai fini fiscali” 
 

L’art. 10 bis del Decreto “Ristori”, post conversione, prevede che i contributi e le indennità, di qualsiasi natura, spettanti agli esercenti arte, impresa o professione e lavoratori autonomi, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19:

non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;

non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

 

A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, si ricordano le principali misure sinora adottate:

Indennità INPS gestione AGO (Artigiani e Commercianti), Indennità INPS Gestione Separata D.L. “Cura Italia”, n. 18/2020 (I “600 euro” riconosciuti dall’INPS nel mese di marzo e poi in seguito rinnovati, nel rispetto di determinate condizioni, anche per il mese di aprile e, solo per Gestione Separata, anche per maggio nella misura di 1.000 euro);

Indennità Covid-19 riconosciuta agli iscritti alle casse professionali, ai lavoratori dello spettacolo, ai venditori porta a porta (D.L. “Rilancio”, n. 34/2020, e successivi);

Contributo a fondo perduto ex art. 25, D.L. “Rilancio”, n. 34/2020, e “riedizione” del contributo prevista dai Decreti “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-quater” (questi ultimi ora convertiti in unica Legge);

Contributo a fondo perduto “centri storici” - D.L. “Agosto”, n. 104/2020, art. 59;

Contributo a fondo perduto “ristorazione” - D.L. “Agosto”, n. 104/2020, art. 58;

Contributo a fondo perduto agenzie di viaggio e tour operator - D.L. “Rilancio”, n. 34/2020, art. 182;

Credito d’imposta locazioni e affitto d’azienda, ex art. 65, D.L. n. 18/2020 (botteghe e negozi) e ex art. 28, D.L. n. 34/2020 (a sua volta modificato ed ampliato ad opera dell’art. 77 del D.L. “Agosto”, n. 104/2020, e ulteriormente ripreso dai Decreti “Ristori” e “Ristori-bis” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, a favore dei contribuenti colpiti dalle misure restrittive dell’autunno/inverno);

Credito d’imposta sanificazione e DPI, ex art. 125 D.L. “Rilancio”, n. 34/2020, la cui seconda tranche, derivante dal rifinanziamento operato in sede di D.L. “Agosto”, n. 104/2020, è stata solo da pochi giorni resa disponibile per l’utilizzo in compensazione con modello F24 e la cessione a terzi a seguito del Provvedimento AdE Prot. n. 2020/381183 del 16 dicembre 2020;

Credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro, ex art. 120 D.L. “Rilancio”, n. 34/2020;

Contributi a fondo perduto erogati dagli enti locali a sostegno delle attività danneggiate dal Covid-19 (es. Bonus “Piemonte”).

La disposizione precisa, che ai fini della detassazione deve trattasi di aiuti diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza Covid-19.

Decreto "Rilancio": in arrivo il modello per la domanda dei contributi a fondo perduto
 

A giorni l’Agenzia delle Entrate dovrebbe approvare il Provvedimento attuativo con le istruzioni per la presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

 

Le domande dovranno essere inviate in via telematica entro sessanta giorni a partire da quando l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello ufficiale. Dovrebbe essere possibile sostituire la domanda presentata con l’invio di una nuova domanda che annulla la precedente ed anche rinunciare al contributo richiesto. 

Finanziamenti fino a 25.000 euro (art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. 23/2020.
 

E' possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno rispettare le caratteristiche in termini di durata, importo e condizioni economiche previste dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

L'importo del finanziamento non dovrà in ogni caso essere superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro.

E' possibile reperire maggiori informazioni sul sito WWW.FONDIDIGARANZIA.IT, nel quale alla sezione "modulistica" è possibile scaricare il modulo (Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale) da inviare a banche, confidi o altri intermediari finanziari

Decreto Cura Italia: Credito d’imposta per negozi e botteghe.
 

L’articolo 65 del Decreto Cura Italia prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

L’importo può essere utilizzato (come precisato nella risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020) a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6914”,  Gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 8/E del 3 aprile 2020, il credito d'imposta maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

MUTUI PRIMA CASA. Sospensione delle rate.
 

E' disponibile online sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) il modulo per richiedere la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa, come previsto dal decreto "Cura Italia".

Possono richiedere la sospensione: a) lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni a causa del coronavirus; b) dipendenti con orario di lavoro ridotto di almeno il 20%; c) autonomi e liberi professionisti che hanno registrato, in un trimestre successivo al 21/2/2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per far fronte all'emergenza.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è necessario prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

Decreto Cura Italia: nessuna sospensione per avvisi bonari.
 

Sembrerebbe che il decreto "Cura Italia" abbia dimenticato, nella previsione della sospensione degli obblighi di versamento, gli avvisi bonari.

Dalla lettura degli articoli del decreto n. 18/2020 emerge, infatti, che la sospensione degli obblighi di versamento non abbia carattere generale. I tributi e i contributi oggetto dell’agevolazione sono dettagliatamente elencati e non vengono menzionati gli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Indennità INPS di 600 euro anche per i soci di Snc e Srl ed autonomi iscritti alle casse di previdenza private.
 

Il Ministero delle Finanze, nelle FAQ del 26 marzo 2020, ha fornito i primi chiarimenti legati alla platea dei beneficiari delle indennità di 600 euro (artt. 27 e 28, D.L. n. 18/2020) spettanti a lavoratori autonomi, artigiani e commercianti.

I soci di Snc e Srl che prestano prevalentemente o esclusivamente la loro opera nelle società sono inclusi, ma restano fuori gli agenti.

Ai professionisti iscritti alle diverse casse spetta il reddito di ultima istanza (art. 44, D.L. n. 18/2020) che ammonterà a 600 euro anch'esso. In questo ultimo caso, il bonus andrà chiesto alla propria cassa e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35 mila euro o, tra 35 e 50 mila, e che abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.

Circolare INPS 37/2020: sospensione adempimenti e versamenti contributivi
 

Con la circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37, l’Istituto ha fornito le istruzioni relative alle misure previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);

lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);

committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Agenzia delle Entrate: vademecum delle misure fiscali del D.L. 18/2020
 

L'Agenzia delle Entrate in un brave vademecum illustra le misure fiscali contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia.

 

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